17 Dic Quali sono le prove necessarie per il cessionario?
Scritto il 17 Dicembre, 2019
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La documentazione necessaria al cessionario come prova dell’avvenuta spedizione o trasporto è di seguito riportata:
- possesso, da parte del venditore di una dichiarazione scritta dall’acquirente, da fornirsi entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione, che certifichi che la merce sia stata trasportata o spedita dall’acquirente, o da un terzo per conto dello stesso acquirente, e che identifichi lo Stato membro di destinazione dei beni.
Tale dichiarazione deve indicare:
- data di rilascio;
- il nome e l’indirizzo dell’acquirente;
- la quantità e la natura dei beni;
- la data e il luogo di arrivo della merce;
nel caso di cessione di mezzi di trasporto:
- il numero di identificazione del mezzo di trasporto;
- l’identificazione della persona che accetta i beni per conto dell’acquirente.
In combinazione con almeno due dei seguenti elementi di prova non contraddittori, rilasciati da due diverse e indipendenti parti:
- documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni, ad esempio:
- un documento o una lettera CMR riportante la firma;
- una polizza di carico;
- una fattura di trasporto aereo;
- Oppure una fattura emessa dallo spedizioniere in combinazione con uno qualsiasi degli elementi di prova non contraddittori che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due parti indipendenti (gli stessi visti per il venditore).
Questi sono:
- una polizza assicurativa relativa alla movimentazione della merce o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni;
- documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un notaio, che confermano l’arrivo della merce nello Stato membro di destinazione;
- una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito della merce in tale Stato membro.
[Per approfondire l’argomento, leggi anche le “Cessioni Intratracomunitarie: quali sono le prove documentali per la non imponibilità dell’IVA?“]
Ultimo aggiornamento: Dicembre 19, 2019
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