13 Dic In quali casi si applica il reverse charge?
Scritto il 13 Dicembre, 2018
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Il metodo del reverse charge si applica solo nei seguenti casi:
- nel settore edile in relazioni con appaltatore e subappaltatori le cui attività siano inquadrate nella sezione F della tabella di classificazione ATECOFIN 2004;
- per cessioni di fabbricati o parte di essi dove espressamente richiesto dal titolare;
- nel settore della telefonia;
- per cessioni di computer portatili ed eventuali pezzi o accessori;
- per beni estratti da cave o miniere;
- servizi di pulizia, installazione di impianti, demolizione o completamento di edifici;
- per emissione di gas serra o altre sostanze previa autorizzazione dell’Unione Europea;
- trasferimenti di gas e energia ad un soggetto rivenditore entro i confini nazionali;
- transazioni con discount, supermercati e ipermercati;
- per la grande distribuzione solo nei termini e per le operazioni ammesse e approvate dall’Unione Europea;
- per concessione di pallet.
[Per approfondire l’argomento, leggi anche “Come funziona il Reverse Charge?”]
Ultimo aggiornamento: Gennaio 8, 2019
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