
01 Gen Al via oggi l’obbligo della prova delle cessioni intracomunitarie
Scritto il 01 Gennaio, 2020
in News
Da oggi 1° gennaio 2020 si applicherà il nuovo Regolamento di esecuzione UE 2018/1912 in tutti gli Stati membri, relativo al regime di esenzione connesso alle operazioni intraUE.
Il nuovo articolo 45-bis stabilisce le prove documentali valide per la presunzione che la merce sia trasportata o spedita da uno Stato membro all’altro dell’Unione Europea.
[Per saperne di più leggi l’articolo: Cessioni Intracomunitarie: le normative in vigore dal 1 gennaio 2020]
Il regolamento distingue due casi:
- trasporto a carico del cedente o di un terzo per suo conto;
- trasporto a carico dell’acquirente o di un terzo per suo conto.
Al paragrafo 3 dell’articolo 45-bis vengono distinti due gruppi di prove di movimentazione merce:
- Elementi di prova contenuti sotto la lettera a):
- lettera CMR riportante la firma del trasportatore;
- polizza di carico;
- fattura di trasporto aereo;
- fattura emessa dallo spedizioniere.
- Elementi di prova sotto la lettera b):
- polizza assicurativa relativa alla movimentazione della merce o i documenti bancari attestanti l’avvenuto pagamento di questa;
- documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità attestanti l’arrivo della merce a destinazione;
- ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi l’avvenuto deposito della merce.
In base a chi è il soggetto trasportatore della merce vengono richieste diverse prove, ovvero a seconda che:
- la merce sia movimentata dal cedente o da un terzo per suo conto;
- la merce sia movimentata dal cessionario o da un terzo per suo conto.
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