
17 Dic Cessioni Intracomunitarie: il CMR come prova documentale
Il CMR (Convention des Marchandises par Route) è una convenzione internazionale sul “trasporto internazionale su strada”, stipulato a Ginevra il 19 maggio 1956; l’art. 1 della Legge 6 dicembre 1960 n° 1621 riferisce che:
“La presente Convenzione si applica ad ogni contratto per il trasporto a titolo oneroso di merci su strada per mezzo di veicoli, quando il luogo di carico della merce e il luogo previsto per la riconsegna indicati nel contratto sono situati in due Paesi diversi, di cui almeno uno sia parte della Convenzione, indipendentemente dal domicilio e dalla cittadinanza delle parti”.
È un documento che prova l’avvenuta presa in consegna delle merci e del loro stato da parte del vettore e rappresenta il contratto di trasporto internazionale; viene emesso dal mittente o dallo spedizioniere su richiesta del vettore e, grazie ad un protocollo introdotto il 27 maggio 2008, è consentito l’utilizzo di una nota di consegna in formato elettronico.
Come il DDT è un documento di trasporto, ma a differenza di questo introdotto con il D.P.R. 14/08/1996 n. 472, il CMR è in formato libero, cioè non ha nessun vincolo di forma, dimensioni o tracciato. Non costituisce un documento che attesta o rappresenta la merce, ma è solo una legittimazione di chi ha il diritto alla spedizione; va però a sostituire la scheda di trasporto ai fini dei controlli della Polizia Stradale.
Il modulo della lettera di vettura deve essere compilato al momento del carico delle merci dal mittente e dal vettore, ognuno per le parti di propria competenza e deve essere redatto in tre esemplari:
- il primo da consegnarsi al mittente;
- il secondo, di competenza del destinatario, serve per accompagnare la merce fino a destinazione;
- il terzo è trattenuto dal vettore, regolarmente controfirmato per ricevuta della merce.
Il CMR è valido anche per tragitti realizzati per nave, treno o aereo, a condizione che il trasporto non venga interrotto, ovvero che la merce non sia scaricata e riposizionata su un altro supporto o mezzo.
In questo caso si applicheranno le norme che regolano questo tipo di operazioni.
Dati obbligatori da inserire nel CMR
In base al capitolo III art. 6 della Convenzione CMR sul trasporto su strada delle merci, il contratto di consegna CMR deve essere compilato includendo obbligatoriamente le seguenti indicazioni:
- luogo e data di emissione;
- dati del mittente (nominativo ed indirizzo);
- dati del vettore (nominativo ed indirizzo);
- dati del destinatario (nominativo ed indirizzo);
- specifiche dell’indirizzo di ricevimento merce e destinazione prevista per la riconsegna, nel caso questa sia diversa dal destinatario;
- natura, quantità e peso degli oggetti trasportati (numero dei colli ed eventuali contrassegni particolari);
- specifiche su chi deve sostenere le spese di trasporto (se pagato in partenza o a destino, preferibilmente utilizzando le rese codificate nell’Incoterms);
- indicazione e classificazione dell’eventuale merce pericolosa secondo A.D.R. (Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose);
- dati di immatricolazione del mezzo;
- eventuali punti obbligatori a livello doganale.
Oltre a queste, nella compilazione della lettera di vettura CMR è possibile anche fornire ulteriori informazioni facoltative, come:
- divieto di trasbordo;
- spese che il mittente prende a suo carico;
- importo del rimborso da riscuotere alla riconsegna della merce;
- valore dichiarato della merce e somma che rappresenta l’interesse speciale alla riconsegna (attribuito dal mittente);
- istruzioni del mittente al vettore relativamente all’assicurazione della merce;
- termine entro il quale il trasporto deve essere eseguito;
- elenco dei documenti consegnati al vettore.
I soggetti coinvolti possono comunque indicare sulla lettera di vettura qualunque altra indicazione considerata utile.
Il CMR deve inoltre essere redatto in più copie:
- una consegnata al mittente;
- una per il vettore, controfirmato per ricevuta della merce;
- una che segue la merce, di pertinenza del ricevente.
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Per saperne di più su tutte le altre prove documentali e sui documenti utili in assenza di un CMR, oltre che avere maggiori informazioni su quali documenti sono necessari al cedente e quali al cessionario, leggi anche:
[Cessioni Intracomunitarie: quali sono le prove documentali per la non imponibilità dell’IVA]
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