
29 Nov Cessioni Intracomunitarie: i 7 requisiti per la non imponibilità IVA
Una cessione intracomunitaria deve possedere alcuni requisiti fondamentali e presenti contemporaneamente per poter beneficiare della non imponibilità dell’IVA.
[Per approfondire, leggi anche “Operazioni Intracomunitarie: facciamo chiarezza“]
Le istituzione comunitarie a tal proposito hanno fissato le condizioni necessarie per esentare dall’IVA le cessioni di merci nell’ambito di determinate operazioni intracomunitarie.
La condizione principale e più importante a livello italiano è disposto dall’art. 41 della Legge 331/1993: essa consiste nel fatto che il trasferimento “fisico” dei beni a destinazione dello Stato membro del cessionario è uno dei requisiti indispensabili per qualificare l’operazione come una cessione intracomunitaria e quindi non imponibile di IVA in Italia.
Ciò nonostante, il Legislatore europeo non ha mai determinato quali fossero le prove documentali necessarie per comprovare la movimentazione della merce, quindi, al fine di specificare e armonizzare le condizioni alle quali le esenzioni di cui all’articolo 138 della direttiva 2006/112/CE possono applicarsi, con il Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/1912 del Consiglio del 4 dicembre 2018 è stato modificato e integrato il Regolamento (UE) n. 282/2011 con l’obiettivo di introdurre dei documenti necessari a comprovare il requisito dell’effettivo trasferimento dei beni da uno Stato membro a un altro.
Sono da considerarsi cessioni non imponibili di IVA quelle a titolo oneroso che prevedono il trasferimento, nei confronti di soggetti passivi IVA, di beni all’acquirente o da terzi per loro conto, appartenente ad uno Stato membro dell’Unione Europea diverso da quello del cedente.
Per cui, per realizzare una cessione intraUE ed avere la possibilità di emettere una fattura non imponibile IVA, devono sussistere congiuntamente i seguenti requisiti:
1. Diritto di proprietà
Ci deve essere un’effettiva acquisizione o trasferimento del diritto di proprietà della merce dal cedente al cessionario.
2. L’effettiva movimentazione della merce
Una spedizione o trasferimento delle merci da uno Stato membro ad un altro è indispensabile, indipendentemente dal fatto che questa avvenga a cura del cedente, del cessionario o da terzi per loro conto, ovvero la cessione può essere sia “franco destino” che “franco fabbrica”.
3. La cessione a titolo oneroso
Il titolo oneroso della cessione è essenziale; le cessioni a titolo gratuito (esempio gli omaggi) sono privi dei presupposti necessari e quindi sono soggette alla normativa interna (Circ. Min. n. 13/E/1994).
4. Lo status di operatore economico
Il cedente nazionale e il cessionario comunitario devono avere lo status di operatore economico, al quale si aggiunge, in base all’articolo 35, comma 2, lettera e-bis, D.P.R. 633/1972, l’obbligo di iscrizione al VIES (VAT Information Exchange System), considerato dalla prassi amministrativa come requisito sostanziale ai fini della tassazione dell’operazione nello Stato membro di destinazione dei beni non solo per il cedente, ma anche del cessionario non residente.
5. Cedente come soggetto passivo
Il cedente deve essere un soggetto passivo in Italia, ovvero è un soggetto estero che ha nominato un rappresentante fiscale in Italia o si è identificato direttamente.
6. Cessionario come soggetto passivo
Il cessionario deve anch’egli essere un soggetto passivo in uno Stato membro differente da quello del cedente, o comunque non un soggetto per il quale si verifichino le condizioni di regime derogatorio nello Stato membro di appartenenza.
7. Possesso di prove
Il cedente deve essere in possesso di adeguate prove documentali in grado di attestare la sussistenza dei precedenti sei requisiti.
[Per approfondire, leggi anche “Cessioni Intracomunitarie: quali sono le prove documentali per la non imponibilità dell’IVA?“]
Laddove manchi anche solo uno di questi requisiti la cessione è imponibile IVA, secondo le disposizioni contenute nel D.P.R. 633/1972.
I mezzi probatori dell’avvenuta movimentazione della merce nello Stato membro di destinazione non sono univoci, ma vanno valutati in base al caso di fronte al quale ci si trova.
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