
01 Lug Trasmissione telematica dei corrispettivi: non c’è fretta
Oggi 1° luglio sarebbe dovuto iniziare il nuovo processo di trasmissione telematica dei corrispettivi per le attività con volume d’affari superiore ai € 400,000. Successivamente, a partire dal 1° gennaio 2020, tale obbligo sarebbe stato esteso a tutti gli operatori. Tuttavia la Circolare 15/E, pubblicata in concomitanza dell’approvazione del Decreto Crescita ha cambiato le carte in tavola: viene introdotta una moratoria sanzionatoria per la trasmissione dei corrispettivi telematici, ovvero un annullamento delle sanzioni per 6 mesi per gli operatori che non si sono ancora adoperati per questo obbligo.
Il “Decreto Crescita” approvato il 29 giugno 2019 prevede che i corrispettivi telematici debbano essere inviati entro i 12 giorni successivi all’effettuazione dell’operazione in maniera telematica all’Agenzia; tuttavia, nonostante le chiare indicazioni di inizio dell’obbligo, tale articolo prevede che
le sanzioni previste dal comma 6 non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto
[Leggi l’articolo: Corrispettivi telematici: al via dal 1° luglio]
Questa disposizione vuole facilitare i soggetti che avrebbero dovuto applicare l’obbligo in prima battuta, per contrastare le potenziali difficoltà tecniche.
Alla prova dei fatti, chi al 1° luglio non ha ancora attivato i registratori telematici non incorrerà in sanzioni e potrà certificare i corrispettivi memorizzando gli stessi con i registratori di cassa già in uso o con l’emissione di ricevute fiscali.
Esenzione dalle sanzioni per la mancata trasmissione telematica dei corrispettivi
La moratoria sanzionatoria ha l’effetto di non applicazione delle sanzioni se vengono rispettati i seguenti termini:
Memorizzazione:
- I soggetti dopo il 1° luglio ovvero dopo il 1° gennaio 2020 non hanno potuto attivare il Registratore telematico memorizzano giornalmente i corrispettivi mediante registratori di cassa già in uso ovvero tramite ricevute fiscali
- I soggetti hanno attivato i registratori telematici e memorizzano i dati giornalmente
Trasmissione dei dati:
- I soggetti trasmettono i dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione
- I dati vengono trasmessi con le modalità fissate da un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate
Obblighi per i soggetti in moratoria:
- Rilascio al cliente di uno scontrino o di una ricevuta fiscale
- Obbligo di tenuta del registro dei corrispettivi fino alla messa in uso di un registro telematico
- Obbligo di liquidazione dell’Iva periodica nei termini ordinari
L’esenzione dalle sanzioni ha validità dal 1° luglio al 31 dicembre 2019 per i soggetti con un volume di affari superiore ai € 400,000 per i quali l’obbligo scatta dal 1° luglio 2019 e ha validità dal 1° gennaio al 30 giugno 2020 per tutti gli altri soggetti per i quali obbligo sarebbe decorso dal 1° gennaio 2020.
L’effetto di questa moratoria sanzionatoria è una vera e propria proroga di sei mesi con l’introduzione di una modalità particolare di trasmissione del dato precedente memorizzato.