22 Feb La data di ricezione della fattura e detrazione IVA
Fino al 17 gennaio del 2018 la ricezione della fattura era un elemento quasi indifferente per l’impresa. Da quando è uscita la Circolare 1/E del 17 gennaio 2018, la ricezione della fattura è diventata invece l’elemento fondamentale per poter ottenere correttamente la detrazione IVA e per non subire ulteriori imposte e sanzioni. Stabilire la data esatta della ricezione della fattura diventa quindi un elemento determinante.
Qual è in pratica la data di ricezione della fattura e come si può certificare questa data?
La fattura si ha per ricevuta nel momento in cui la stessa risulta essere stata recapitata al destinatario. In altri termini, la data da cui decorrono i termini di detraibilità dell’imposta coincide con la data di ricezione come attestata dai canali telematici di ricezione, oppure dalla data di presa visione della fattura stessa nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate in cui è depositata.
La data di consegna della fattura viene individuata sulla base del canale di trasmissione utilizzato dal destinatario:
- In caso di utilizzo della casella PEC, la data di consegna coincide con quella presente all’interno della ricevuta di consegna inviata al SdI dal gestore di PEC del soggetto ricevente.
- Se si utilizza il canale accreditato SdICoop, la data è quella indicata all’interno della “response” del servizio esposto dal soggetto ricevente.
- Con il protocollo ftp, la data da considerare è quella in cui termina con successo la trasmissione del supporto.
- In caso, infine, di mancato recapito della fattura al destinatario per problemi tecnici con conseguente messa a disposizione di un duplicato informatico nell’area autenticata dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, il SdI informa l’emittente, il quale è tenuto a comunicare al destinatario la disponibilità della fattura stessa. In questa ipotesi la data di ricezione, ai soli fini della detraibilità IVA, coincide per il destinatario con il momento in cui il cessionario/committente entra nella sua area riservata e prende visione della fattura.
Quindi se, ad esempio, una fattura arriva in azienda a fine febbraio, può partecipare sicuramente alla detrazione di marzo, ma una fattura datata febbraio che arrivi ai primi di marzo potrà partecipare solo con la liquidazione di aprile.
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